Home delivery dei farmaci: la nuova frontiera (con criticità)

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di Valerio Pandolfini – Avvocato

La (ormai generalizzata) dematerializzazione delle ricette, unitamente alle difficoltà negli spostamenti fisici derivanti dalle misure di prevenzione  contenimento del virus Covid-19, hanno dato nuova linfa ed aperto nuove possibilità per i servizi di consegna a domicilio dei farmaci.

La home delivery dei farmaci è peraltro fenomeno già da tempo presente sul mercato e destinato a crescere esponenzialmente, anche per effetto della crescita continua delle quote di popolazione anziana e affetta da co-morbilità, per la quale ricevere i farmaci, prima e più ancora che una comodità, rappresenta una necessità.

Anche a seguito delle recenti novità normative, sono letteralmente proliferate società (providers) che, tramite apposite e sempre più sofisticate app, offrono una serie di servizi ai pazienti, occupandosi pressoché interamente del processo di acquisto dei farmaci. In questo modo, il paziente si interfaccia direttamente con la piattaforma gestita dal provider, scegliendo la farmacia di fiducia presso la quale desidera approvvigionarsi tra quelle disponibili, inserisce i propri dati e seleziona il prodotto, eventualmente caricando direttamente sulla app anche la relativa ricetta; a quel punto, il provider, dietro apposita delega del paziente, e previo pagamento di quest’ultimo, acquista in nome e per conto del paziente stesso il farmaco presso la farmacia da questi selezionata, e lo consegna poi allo stesso.

Tale schema, che indubitabilmente offre un servizio prezioso al cittadino, e che dunque offre indirettamente un’opportunità in più alle farmacie, presenta alcuni elementi di criticità, sotto il profilo legale.

Una prima criticità è ravvisabile relativamente alla delega che il paziente effettua in favore del provider; tale delega infatti, nel momento in cui ha ad oggetto non la mera consegna del farmaco bensì l’intero processo di acquisto dello stesso, previa individuazione da parte del paziente della farmacia presso la quale il farmaco verrà acquistato, potrebbe favorire fenomeni di accaparramento delle prescrizioni e di condizionamento nella scelta della farmacia, soprattutto qualora i criteri di selezione della farmacia sul portale del provider non siano del tutto trasparenti. Inoltre, l’attuale normativa non sembra consentire la possibilità inviare le ricette dematerializzate alla farmacia da parte di soggetti diversi dal paziente (non consentendo, per la verità, tale possibilità neppure al medico, sia pure su delega del paziente stesso).

Una seconda, e più seria, criticità è relativa al possibile aggiramento della normativa sulla vendita dei farmaci a distanza, contenuta nel D.lgs. n. 219/2006 (Codice del Farmaco).

In primo luogo, l’acquisto del farmaco (non etico) da parte del paziente sul sito del provider potrebbe configurare una elusione della norma che riserva la vendita di medicinali e prodotti farmaceutici mediante e-commerce ad alcune categorie di soggetti (già autorizzati alla vendita di medicinali mediante i canali off-line), ovvero le farmacie, le parafarmacie e i così detti “corner salute” presenti negli esercizi commerciali della Grande Distribuzione, che abbiano ottenuto la licenza e l’autorizzazione alla vendita da parte del Ministero della Salute.

In secondo luogo, la possibilità di acquistare farmaci a distanza è attualmente prevista, come è noto, solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e i farmaci da banco (Otc), e non per i farmaci che necessitano di ricetta medica. In quest’ultimo caso, qualora il provider, una volta delegato dal paziente e ricevuta da questi la ricetta dematerializzata caricata sull’app (oltre al pagamento del relativo prezzo), anziché recarsi fisicamente per l’acquisto del farmaco in farmacia, la ordinasse (corrispondendo il relativo costo) on line alla stessa farmacia, utilizzando altra piattaforma condivisa con la farmacia stessa, il divieto di legge finirebbe per essere sostanzialmente eluso.

Tale ultima possibilità – che pure presenterebbe molte utilità, semplificando il processo di approvvigionamento del farmaco e quindi la consegna dello stesso all’utente finale – si scontra con il divieto di vendita on line tuttora vigente per i farmaci “etici”, a dispetto della “liberalizzazione” della ricetta dematerializzata ormai intervenuta per i farmaci anche “etici”.

fonte: Dematerializzazione delle ricette e Home delivery dei farmaci (diritto-farmaceutico.it) 

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